Il Perito Calligrafo – Grafologo Forense, nella veste di Consulente Tecnico di Parte (CTP), fornisce alla parte di un processo civile o penale un’assistenza tecnica qualificata affiancando gli avvocati, nel massimo rispetto delle norme deontologiche e del segreto professionale, nel corso dello svolgimento di un’indagine peritale tesa all’accertamento dell’autenticità o meno di una o più firme o di un testamento condotta da un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato dal Tribunale.
Nella qualità di CTP il Perito Grafologo parteciperà a tutte le operazioni peritali fissate dal CTU nel pieno rispetto del contraddittorio, contribuendo anche all’individuazione delle scritture necessarie ed utili alla comparazione ed influendo sull’utilizzabilità delle stesse (eccependone, ad esempio, qualora ne sussistono i presupposti, la non idoneità ed utilizzabilità di alcune scritture piuttosto che di altre).
Il CTP, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, esamina accuratamente e con l’ausilio della specifica strumentazione tecnica di volta in volta ritenuta utile al caso tutta la documentazione sia in verifica che in comparazione rinvenuta in originale, estrapolando anche macrofotografie, videoriprese e scansioni.
Il grafologo inoltre, sempre nella veste di CTP, laddove lo ritiene opportuno, potrà inviare al CTU note tecniche preliminari ai sensi del combinato disposto degli artt. 194 cpc e 90 disp. attuazioni cpc., prima dell’invio da parte di quest’ultimo della bozza di consulenza tecnica d’ufficio.
Infine, ricevuta ed esaminata la bozza della consulenza tecnica d’ufficio, il CTP potrà redigere ed inviare al CTU le proprie osservazioni tecniche nelle quali saranno evidenziati ed illustrati gli eventuali errori tecnici commessi dal Consulente nominato Tribunale oltre che tutti gli elementi utili a sostegno del proprio Assistito.
Di tali osservazioni il tecnico del Tribunale dovrà in ogni caso tenerne conto rispondendo compiutamente ad ogni singolo argomento evidenziato dal CTP.